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Anno 2000


ONORARI D.LGS. 494/96

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI

Nella riunione del 3 ottobre 2000, il Consiglio dell'Ordine ha approvato, la TABELLA B2 - Onorari relativi al D.Lgs. 494/96.

TABELLA B2
Onorari relativi al D.Lgs. 494/96
Agli effetti della determinazione degli onorari valgono le norme contenute nell'art. 14 della L. 143/99
Fasi Aliquote di base Incrementi Maggiorazioni Onorario minimo
    A
Edifici soggetti a vincolo, opere di manutenzione
B
Incremento per adeguamento del Piano e del Fascicolo - art. 5/1/b
C
Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione - art. 5/1/c
D
Fattori di rischio connessi alla particolarità dell'opera
 
PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 0,0200 - - - fino al 50% 400.000
RESPONSABILE DEI LAVORI
IN FASE DI PROGETTO
0,0325 - - - fino al 50% 500.000
RESPONSABILE DEI LAVORI
IN FASE DI ESECUZIONE
0,0175 - - - fino al 50% 500.000
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 0,1500 15% - - fino al 50% 1.500.000
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE 0,2500 15% 25% 15% fino al 50% 2.500.000
TOTALE ALIQUOTE 0,4700  

Note:

  1. edifici soggetti a vincolo, opere di manutenzione
  2. incremento per adeguamento del Piano e del Fascicolo - art. 5/1/b
  3. incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione - art. 5/1/c
  4. fattori di rischio connessi alla particolarità dell'opera

Le prestazioni sopra esposte non sono soggette all'applicazione della maggiorazione per incarico parziale.
Agli onorari a percentuale, come sopra determinati, si applica l'art. 13 della L. 143/49 (spese ed accessori), così come di seguito indicato:

  1. Incarico di coordinatore per la progettazione - art. 13 = 30%
  2. Incarico di coordinatore per l'esecuzione - art. 13 = 50%
  3. Incarico di progettista e coordinatore per la progettazione - art. 13 = 5%
  4. Incarico di Direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione - art. 13 = 30%



AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI


ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI

Il Consiglio in merito all'aggiornamento dei compensi per revisione tecnico contabile per collaudi tecnico amministrativi e per prestazioni ex D.Lgs. 494/96 ha fatto proprio quanto deliberato nella riunione di Federazione del 2 luglio 1999.

Compenso per revisione tecnico contabile per collaudi tecnico amministrativi
"…si decide di liquidare il compenso spettante applicando il criterio a vacazione previa dichiarazione dell'ingegnere circa il numero di vacazioni effettuate nella misura massima di una vacazione per 50 milioni di importo lavori".

Compenso per prestazioni ex D.Lgs.494/96
"Si approva il documento presentato dall'ing. Zambrano che si allega al presente verbale (Allegato n. 3) per la valutazione dei compensi rimanendo valida l'indicazione del C.N.I. per i compensi minimi". Tale documento viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (Allegato n. 1). In merito a tali compensi, la regolamentazione partirà con effetto immediato.

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ALLEGATO N° 1 AL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 13.07.1999
(All. n° 3 al Verbale di Federazione del 2.07.1999)


1) COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE (ART.4)

Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S

Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art. 15 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.

nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If- Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione- telefonici - di controllo (IIIc)

A = Somma delle prestazioni parziali desunte dalla tabella "A" allegata
S = Spese forfettizzate nella misura del 5% del prodotto (I x P x A) se il professionista
è anche progettista dell'opera; altrimenti nella misura del 30%


2) COORDINATORE PER LA ESECUZIONE (ART.5)

Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S

Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art. 15 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.

nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If - Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione- telefonici - di controllo (IIIc)

A = Somma delle prestazioni parziali desunte dalla tabella "B" allegata
S = Spese forfettizzate nella misura del 30% del prodotto. (I x P x A) se il professionista
è anche direttore dei lavori dell'opera; altrimenti nella misura del 50%


3) RESPONSABILE DEI LAVORI (per la progettazione e/o direzione dei lavori)

Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S

Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art.l5 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.

nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If- Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione telefonici - di controllo (IIIc)

A = Percentuale pari al 10%
S = Spese forfettizzate nella misura del l0% del prodotto (I x P x A)


4) RESPONSABILE DEI LAVORI (per il controllo della esecuzione)

Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S

Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art. 15 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.

nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If- Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione- telefonici - di controllo (IIIc)

A = Percentuale pari al 20%
S = Spese forfettizzate nella misura del l0% del prodotto (I x P x A)


5) SPESE

In alternativa alla forfettizzazione i rimborsi spese e compensi accessori potranno essere calcolati ai sensi degli artt. 4 e 6 della T.P.


6) COMPENSO MINIMO

Il compenso minimo può essere così determinato:
- Prestazioni di cui al punto 1: Lit. 1.500.000
- Prestazioni di cui al punto 2: Lit. 2.000.000
- Prestazioni di cui ai punti 3 e 4: Lit. 1.000.000


7) ALTRE MAGGIORAZIONI

Le prestazioni citate devono intendersi autonome per cui non sono consentite ulteriori maggiorazioni.

**********

TABELLA A - COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

A
Redazione del Piano di sicurezza (art.12)
15%
B
Redazione del Piano di coordinamento
4%
C
Fascicolo dei lavori
3%
D
Elaborazione schede specifiche
4%
E
Stima dei costi
3%
F
Grafici allegati
3%
G
Piano generale di sicurezza (art.13)
5%

Maggiorazione delle percentuali suddette nel caso di
edifici soggetti a vincolo storico-ambientale: 15%


TABELLA B - COORDINATORE PER LA ESECUZIONE

A
Verifica e coordinamento per l'applicazione del Piano di sicurezza ex art. 12
25%
B
Adeguamento del Piano di sicurezza e del fascicolo
10%
C
Verifica e coordinamento per applicazione del Piano generale di sicurezza
5%

Maggiorazione delle percentuali suddette nel caso di
edifici soggetti a vincolo storico-ambientale: 15%



SPORTELLO UNICO

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI


PROTOCOLLO DI INTESA

per "l'agevolazione agli insediamenti produttivi presso gli sportelli unici comunali"

Tra

Associazionc Nazionale dei Comuni italiani
in persona del Presidente Dr. Leonardo Domenici

e

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
in persona del Presidente Ing. Sergio Polese


VISTI

- la legge del 15 marzo 1997 n. 59, avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforme della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni o compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", ha previsto al Capo IV la istituzione presso ogni Comune, singolo o associato, la attivazione di uno Sportello Unico per le attività produttive;

- il DPR 20 ottobre 1998 n. 447 avente ad oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione delle opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha stabilito le modalità di funzionamento dello Sportello Unico suddetto;


PREMESSO

- che le amministrazioni Comunali hanno provveduto e stanno provvedendo alla realizzazione dello Sportello Unico per le Imprese riconoscendolo come unico interlocutore referente per l'intero sistema imprenditoriale locale al fine di garantire certezza, semplificazione e speditezza delle procedure e garantendo il raccordo con le altre pubbliche amministrazioni che intervengono nei procedimenti che interessano le imprese nello svolgimento della propria attività imprenditoriale;

- che è in atto da diverso tempo una collaborazione fattiva fra Comuni ed Ordini Professionali provinciali degli Ingegneri nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze per lo sviluppo economico dei territorio, anche attraverso la crescita culturale degli operatori tecnici e la diffusione degli strumenti di comunicazione;

- che sia gli Ordini Professionali che le amministrazioni Comunali ritengono necessario operare congiuntamente per concorrere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi cui sono tenute le imprese ed i tecnici che predispongono gli elaborati necessari anche nelle forme della piena e diretta assunzione di responsabilità;

- che gli Ordini Professionali svolgono costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti la professione e le normative locali e nazionali inerenti allo svolgimento delle professioni tecniche e che il tecnico ingegnere svolge il ruolo di coordinamento per il progetto e di "anello" della catena di produzione fra l'impresa e l'Ente Locale;

- preso atto dei contenuti programmatici contenuti nel Patto Sociale per lo Sviluppo sottoscritto in data 29/12/1998 fra il Governo e le rappresentanze sindacali e imprenditoriali a livello nazionale ed il ruolo che viene assegnato allo strumento della concertazione e, tra gli altri allo Sportello Unico per le Imprese come elemento per lo sviluppo del Paese e momento di raccordo nella gestione delle politiche per le imprese e per lo sviluppo economico;


CONVENGONO

1) di collaborare al fine di dare concreta attuazione al progetto di realizzazione dello Sportello Unico per le Imprese nei Comuni;

2) di operare in maniera coordinata e concertata anche con le altre Amministrazioni Pubbliche, al fine di realizzare una reale semplificazione procedimentale e normativa rispetto agli adempimenti che attengono allo svolgimento dell'attività d'impresa;


IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
si impegna tramite gli Ordini territorialmente competenti per provincia a:

- fornire attività di assistenza ed informazioni di indirizzo ai professionisti interessati all'avvio di nuove attività ed in particolare a fornire informazioni circa le nuove ed esclusive competenze conferite ai comuni in materia di insediamenti produttivi, finalizzati alla gestione del procedimento unico;

- informare privati ed aziende che interagiscano con i professionisti appartenenti all'ordine degli adempimenti necessari ai sensi della normativa vigente;

- svolgere la più ampia attività di informazione presso gli iscritti all'Ordine sull'attività dello Sportello unico, fornendo loro ogni assistenza e consulenza necessaria a garantire il rispetto degli adempimenti e l'utilizzo delle opportunità previste dalle leggi, nonché ad organizzare incontri e/o corsi informativi sulla materia per i propri iscritti, anche in collaborazione con l'Anci.


L'ANCI
da parte sua si impegna a:

- promuovere, per mezzo degli enti partecipati e collegati, incontri di informazione e formazione a livello regionale destinati anche ai professionisti del settore;

- fornire al sottoscrivente Consiglio Nazionale tutta la documentazione di cui è in possesso circa le procedure da seguire di cui al decreto sullo sportello unico;

- favorire intese a livello locale tra le Associazioni regionali e le Consulte o le Federazioni degli Ordini degli Ingegneri provinciali al fine di agevolare le conoscenze circa le richieste da effettuarsi presso lo sportello unico dei comuni;

- fornire al sottoscrivente Consiglio Nazionale e gli Ordini competenti per territorio i risultati della sperimentazione avviata con simulazioni pilota relative ad alcuni ambiti territoriali in cui è maggiormente utilizzato lo strumento dello sportello unico, al fine di mettere a disposizione i risultati di tutti i comuni interessati;

- intervenire a livello locale per informare gli addetti ai lavori circa le attività di modifica ed interpretazione delle norme sullo sportello unico che l'Osservatorio per le semplificazioni costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta portando avanti.


I sottoscrittori del presente protocollo convengono che tutte le istanze, richieste di autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di opifici industriali devono necessariamente essere inoltrate dagli interessati allo "Sportello Unico". Tutti i permessi e autorizzazioni a carattere ministeriale dovranno essere richiesti direttamente dalle Imprese allo "Sportello Unico" comunale.

Roma, 6 Marzo 2000

per l'Anci: Dr. Leonardo Domenici

per il CNI: Ing. Sergio Polese



CASELLARIO GIUDIZIALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI


Roma, 26 Gennaio 2000

Oggetto: Funzioni P.A. autocertificazione - Certificato generale casellario giudiziale - Inapplicabilità - Riscontro nota del 5.1.2000 prot. n. 7 - Prot. CNI 1389.

L'Ordine degli Ingegneri di Napoli ha inviato a questo Consiglio una "precisazione" relativa alla non autocertificabilità del casellario giudiziale adottato dall'Ufficio dei Consulenti tecnici del Tribunale di Napoli.

Il parere che si riporta in allegato è pienamente condivisibile attesa la espressa e limitativa dizione "condanna penale" contenuta nell'ultimo D.P.R. 20.10.1998, n. 403 di semplificazione di procedimenti amministrativi che costituisce documento diverso e distinto dal casellario giudiziario.

Pertanto si invitano gli Ordini a voler tener conto delle "precisazioni" contenute nell'allegata nota, con particolare riferimento alle domande di iscrizione all'albo ed al relativo trattamento fiscale del documento da produrre.

Il Consigliere Segretario: Dott. Ing. Alberto Dusman

Il Presidente: Dott. Ing. Sergio Polese



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni


Roma, 2 settembre 1999

Circ. 168/99

Oggetto: Applicazione del Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, ai procedimenti amministrativi per l'iscrizione all'albo dei C.T.U. - Precisazioni della nota prot. n. 578/U/99 del 25 febbraio 1999.

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto ed a precisazione della nota prot. n. 578/U/99 del 25 febbraio 1999, si rappresenta che relativamente al certificato generale del casellario giudiziale, necessario ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, la possibilità dell'autocertificazione attiene esclusivamente all'insussistenza di condanne penali.

Pertanto tale autocertificazione sostituisce il solo certificato penale contenente le iscrizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettera b) del regolamento per il servizio del casellario giudiziario (R.D. n. 778 del 1931), in relazione all'art. 686, comma 1, lett. a) c.p.p.

Diversamente, il certificato generale del casellario giudiziale, che riporta a norma dell'art. 686 c.p.p. tutte le iscrizioni previste dalla legge in materia penale (non limitatamente quindi alla sentenza di condanna) e civile, non può essere surrogato dalla dichiarazione dell'interessato, a ciò ostando la chiara previsione di legge (art. 1, lett. f) D.P.R. n. 403/98), limitata come detto all'insussistenza di condanne penali.

Tale diversa certificazione quindi, richiesta espressamente per le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice, ai sensi dell'art. 16, comma 2, n. 2) disp. att. c.p.c., dovrà essere acquisita dall'istante unitamente alla domanda di iscrizione.

Si rileva, infine, che il certificato generale del casellario giudiziale è assoggettato all'imposta di bollo, poichè l'esenzione di cui all'art. 19, seconda parte del D.P.R. n. 642/72, è riferita alla sola materia penale e non può, quindi, comprendere il certificato generale relativo anche alle iscrizioni di natura civile.

Il Capo della Segreteria reggente
A.M. Luna



POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Roma, 10 febbraio 2000

Prot. n° 1753/U-LA/00
Circ. n° 33 /XVI Sess.

Oggetto: Polizza Assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Le problematiche assicurative sono compendiate sia nelle varie proposte di Riforma delle Professioni che prevedono l'introduzione della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, sia nella Legge 109/94 "Merloni" che prevede la copertura assicurativa per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che comportino nuove spese o maggiori costi per la stazione appaltante.

In questo quadro si evince che per poter usufruire di coperture assicurative ampie, specifiche ed economicamente valide il rapporto tra assicurato ed assicuratore non può essere risolto tra il singolo professionista e l'agente assicurativo, ma fra categorie professionali e compagnie assicurative.

Di concerto tra la INARCASSA ed un GRUPPO Dl LAVORO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI e del CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI è stata predisposta una bozza di polizza assicurativa che e servita di base per la stipula di una Convenzione tra l'INARCASSA e la UNIPOL S.p.A. riservata ad Ingegneri ed Architetti.

Sulla base delle proposte di questo Consiglio Nazionale essa è stata riservata a tutti gli Ingegneri ed Architetti purché titolari di partita I.V.A. ed iscritti al relativo Albo Professionale. La convenzione inoltre prevede una appendice relativa alla copertura della Legge 109/94 Garanzia "Legge Merloni" con le Garanzie Fidejussorie inerenti all'attività di Progettazione.

Le possibilità di personalizzare la polizza sono molteplici sia come massimali che come franchigia, che come garanzie accessorie, ed è inoltre prevista una tariffa giovani a condizioni particolari per coloro che hanno meno di 35 anni.

La garanzia assicurativa ha la durata di un anno con quindi la possibilità sia da parte dei colleghi che da parte della Società assicurativa di valutare i costi ed i benefici in un arco temporale limitato ma potrebbe essere prorogata sulla base delle adesioni raggiunte e del gradimento ottenuto.

L'INARCASSA sta inviando una Circolare ai colleghi, a cui seguirà l'invio da parte della UNIPOL della documentazione esplicativa della polizza.

Sarà cura di questo Consiglio, non appena in possesso della documentazione o di ulteriori elementi, informarne gli Ordini che sono invitati a dare la massima diffusione all'iniziativa.

Relativamente alla Garanzia "Legge Merloni", per eventuali chiarimenti al riguardo si può contattare l'Ing. Leonardo Acquaviva, Consigliere responsabile del Settore Previdenza potendo esserci sulla Garanzia "Legge Merloni" novità anche a breve.

Nell'ipotesi di eventuali proposte per la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale da parte di altre compagnie assicurative, se ritenute convenienti, esse saranno comunicate agli Ordini, in quanto saranno sempre i Colleghi a dover decidere liberamente sia l'eventuale adesione che la scelta della comnpagnia assicuratrice sulla base delle condizioni offerte.

Il Consigliere Segretario: Dott. Ing. Alberto Dusman

Il Presidente: Dott. Ing. Sergio Polese



BANDI DI GARA


AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI



Articolo (L. 287/90): 21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
DATI GENERALI: Rif: AS187
Decisione: 28/09/99
Invio: 17/12/99
PUBBLICAZIONE: Bollettino n.: 48/99
SEGNALAZIONE/PARERE

Destinatari:
Presidenti delle Regioni
Sindaci
Presidenti delle Comunità Montane
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
Testo Segnalazione/Parere


Introduzione

L'articolo 21 legge 10 ottobre 1990, n. 287, "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o alle amministrazioni pubbliche competenti le distorsioni della concorrenza originate da norme di legge o di regolamento non giustificate da esigenze di carattere generale.
In tale contesto l'Autorità ha dedicato particolare attenzione al settore degli appalti pubblici, anche in conseguenza dell'esplicita disposizione dell'articolo 24 della legge n. 287/90 che richiedeva all'Autorità, entro diciotto mesi dalla sua costituzione, di trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa di tre settori, uno dei quali era quello degli appalti pubblici (Appalti pubblici e concorrenza, Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, Luglio 1992, Attività di segnalazione n.1).
Gli interventi dell'Autorità hanno perseguito l'obiettivo di assicurare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nell'attività di acquisto di beni e di servizi da parte dell'Amministrazione, proponendo di adeguare i meccanismi di selezione delle imprese ai principi della concorrenza.
La nuova normativa in materia di appalti di lavori (Leggi n. 109/1994, n. 216/1995 e n. 415/1998) ha in gran parte ripreso i suggerimenti dell'Autorità.
Dal punto di vista dell'applicazione della normativa da parte delle Amministrazioni appaltanti, l'Autorità ha analizzato numerosi bandi di gara, verificando l'esistenza di alcuni comportamenti e prassi in grado di determinare distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, nonché di incidere negativamente sui meccanismi di formazione della domanda pubblica.
Oltre ad alcuni casi in cui si è constatato che l'Amministrazione non aveva fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica là dove esse erano imposte dalla legge, le numerose segnalazioni che sono pervenute all'Autorità hanno evidenziato la diffusa presenza nei bandi di gara di criteri di selezione delle imprese ingiustificatamente restrittivi.
Per tali motivi, l'Autorità ha dedicato particolare attenzione al controllo degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici per selezionare le imprese, condizionando il loro accesso alle gare al possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e di capacità economica e finanziaria.

Deroghe al ricorso alla gara

Il ricorso alla gara è derogabile nei soli casi eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla disciplina applicabile. Va rilevato comunque che, anche nei rari casi in cui effettivamente la gara sia facoltativa, l'Autorità, come peraltro stabilito dalla Commissione Europea (Direttiva 93/36/CEE e direttiva 92/50/CEE), auspica una più ampia utilizzazione di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in quanto il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori garantisce il contribuente che la spesa pubblica risulta effettivamente minimizzata, incentivando peraltro l'efficienza produttiva e organizzativa delle imprese.
Per quanto riguarda le forniture e i servizi, la normativa comunitaria e nazionale prevede tra i principali criteri di deroga al ricorso alla gara, il perseguimento di determinati obiettivi necessari alla realizzazione di un preminente interesse pubblico (quali, ad esempio, quelli indicati nell'articolo 6 della direttiva 93/36/CEE e nell'articolo 11 della direttiva 92/50/CEE).
Nel caso dei lavori invece, la legge prevede che si possa fare ricorso alla trattativa privata quando si tratta di ripristinare opere già esistenti, rese inutilizzabili da eventi calamitosi, nel caso in cui l'urgenza del ripristino renda impossibile l'utilizzazione di procedure di affidamento più trasparenti.
Non basta quindi invocare la presenza di un generico interesse pubblico per giustificare la non applicabilità delle norme in materia di gare. Occorre che tale interesse pubblico sia concreto e specifico e va altresì accertato che la mancata applicazione delle norme rappresenti effettivamente l'unico strumento disponibile (criterio della proporzionalità) al fine di raggiungere gli obiettivi proposti.
Con riferimento inoltre all'assegnazione degli appalti pubblici di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la ponderazione tra le esigenze del rispetto del principio dell'intuitus personae, secondo il quale l'incarico professionale viene affidato dall'ente locale sulla base di un rapporto di fiducia, e quelle che impongono l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, va rivista alla luce di una concezione dell'interesse pubblico che comprende il mercato concorrenziale quale valore da promuovere e da tutelare.
In tale prospettiva, le norme concernenti le procedure a evidenza pubblica previste dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regolamento di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) devono essere interpretate, integrate e attuate alla luce delle recenti normative, alcune di stretta derivazione costituzionale, nelle quali il perseguimento dell'interesse pubblico è anche identificabile con la promozione di un mercato concorrenziale.

L'oggetto della gara

La definizione dell'oggetto della gara rappresenta l'aspetto principale del contesto entro cui le imprese possono competere.
In linea di principio la gara deve essere bandita in relazione a una fornitura valutata nella sua interezza, ossia espressa in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del bene o del servizio richiesto.
Tuttavia in alcuni casi le amministrazioni aggiudicatrici ingiustificatamente allargano o restringono l'oggetto della gara al fine di strumentalmente escludere alcune imprese a vantaggio di altre.
Per esempio l'oggetto della gara può essere ampliato, includendo più attività che esplicano, se prese singolarmente, una funzione specifica e autonoma.
Pertanto ciascuna potrebbe costituire un appalto a sé stante.
Attraverso l'artificiale allargamento dell'oggetto della gara le amministrazioni effettivamente precludono l'accesso a determinate categorie di operatori, in particolare a quelle che potrebbero profittevolmente realizzare solo una singola prestazione, ma sono impedite, anche eventualmente dalla regolamentazione vigente, a svolgere l'intero insieme delle prestazioni richieste (in alcuni settori per fornire determinati beni o servizi sono richieste autorizzazioni specifiche che non sono invece necessarie per svolgere altre attività; l'accorpamento in un unico bando di beni e servizi caratterizzati da obblighi regolamentari diversi determina l'esclusione automatica di tutte le imprese che non dispongono delle autorizzazioni a svolgere una parte delle prestazioni richieste, ma che sarebbero perfettamente in grado di svolgere altre prestazioni incluse nel bando).
Alternativamente le amministrazioni aggiudicatrici possono frazionare il progetto soprattutto al fine di eludere l'applicazione della normativa comunitaria, restringendo così le possibilità di partecipazione alla gara delle imprese estere.
Inoltre in relazione all'oggetto della gara le amministrazioni aggiudicatrici, invece di individuare direttamente ed esplicitamente le caratteristiche specifiche del prodotto, lo identificano molto frequentemente tramite il riferimento a una marca, a un marchio, ovvero individuandone la qualità in relazione allo specifico organismo che la certifica.
La disciplina comunitaria prevede infatti che, salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri "vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti" (Si veda, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 93/36/CEE).
Al riguardo le disposizioni comunitarie e nazionali prescrivono, in particolare, di accompagnare l'indicazione delle specifiche tecniche con la menzione "o equivalente", ampliando l'ambito della gara ai prodotti immediatamente sostituibili.
Sulla base di queste considerazioni l'Autorità ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici debbano porre grande cura nel bandire le gare in maniera che il loro oggetto sia compiutamente identificato da un punto di vista economico e tecnico e che i prodotti siano identificati con riferimento alle caratteristiche tecniche o economiche desiderate, senza per questo limitarlo a una marca o a un brevetto specifico.

L'accesso alle gare e la qualificazione delle imprese

I requisiti di idoneità tecnica e di solidità economica e finanziaria richiesti alle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto devono rispondere a esigenze oggettive dell'amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa.
Tali requisiti debbono necessariamente essere indicati nel bando di gara, in modo da consentirne un'adeguata e tempestiva conoscenza da parte delle imprese interessate.
Inoltre, essi debbono essere fissati in modo tale da permettere comunque un efficace e corretto confronto concorrenziale.
Nei numerosi bandi di gara sottoposti all'attenzione dell'Autorità si è frequentemente rilevata la presenza di criteri di preselezione eccessivamente rigidi e non commisurati all'oggetto e all'effettivo valore della prestazione.
Si è osservato che tali criteri possono limitare ingiustificatamente la partecipazione delle imprese alle gare e ostacolare l'accesso al mercato.
A giudizio dell'Autorità, l'adeguata tutela dell'interesse pubblico al corretto adempimento degli obblighi contrattuali non può in alcun modo tradursi in arbitrarie ed artificiose limitazioni del legittimo interesse delle imprese a concorrere, in condizioni di effettiva parità, per l'aggiudicazione degli appalti.
Nell'ambito dei criteri di selezione delle imprese riscontrati nei bandi, il cui effetto ultimo è quello di restringere ingiustificatamente le possibilità di partecipazione alla gara, le fattispecie più ricorrenti riguardano l'adozione di prescrizioni che hanno l'effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri sia individuandoli direttamente che tramite il riferimento a soglie di fatturato sproporzionate rispetto all'ammontare della gara stessa.

a) Prescrizioni volte a favorire alcuni operatori a scapito di altri

Dall'analisi di numerosi bandi di gara emerge la diffusa presenza di prescrizioni che hanno l'effetto di favorire alcuni operatori, in maniera del tutto ingiustificata rispetto all'oggetto del bando.
Per esempio, molte amministrazioni aggiudicatrici vincolano la partecipazione alle gare non già alle imprese che abbiano dimostrato di avere esperienza nel mercato specifico, indipendentemente cioè dalla natura proprietaria degli operatori a cui abbiano effettuato commesse, ma alle sole imprese che già abbiano fornito all'amministrazione prestazioni o svolto lavori analoghi a quelli oggetto della gara.
Tali previsioni non sono certamente correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, né idonee a selezionare la migliore offerta per lo svolgimento dell'incarico. Al contrario, il loro effetto è quello di favorire gli operatori localizzati in una certa area geografica e che già abbiano lavorato per l'Amministrazione, escludendo ingiustificatamente numerose categorie di imprese.
Si tratta di clausole contrarie alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti. Essa infatti indica chiaramente che la valutazione della capacità tecnica ed economica delle imprese deve essere effettuata in maniera obiettiva e trasparente, senza introdurre favoritismi (ad esempio, relativamente alle opere pubbliche e con specifico riferimento agli incarichi di progettazione, la legge prescrive l'adozione di criteri di selezione conformi ai principi di trasparenza e di proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico articolo 17, comma 11 della legge n. 109/1994, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 18 novembre 1998 n. 415).
L'Autorità auspica pertanto che le amministrazioni aggiudicatrici non vincolino la partecipazione alla gara sulla base di una soglia di fatturato calcolata sul solo mercato geografico di riferimento. Queste previsioni non identificano le imprese in relazione alle loro effettive capacità tecniche ed economiche ed escludono tutti gli operatori capaci di svolgere la prestazione richiesta sulla base di esperienze acquisite su mercati geografici diversi.

b) I requisiti di fatturato

In alcune circostanze, subordinare la partecipazione alle gare al raggiungimento di un certo livello di fatturato può risultare oltremodo gravoso e suscettibile di ostacolare l'accesso al mercato.
Si tratta soprattutto dei casi in cui il livello di fatturato risulta sproporzionato rispetto all'ammontare della prestazione oggetto della gara o in cui il fatturato di riferimento non è solo quello relativo alla classe dei prodotti posti a gara, ma è limitato allo specifico mercato geografico entro il quale viene realizzata la gara.
L'effetto preclusivo di tali criteri rischia di incidere in maniera ingiustificata sulle opportunità delle imprese di minori dimensioni, degli operatori non presenti in maniera significativa sul mercato nazionale e di quelli che non sono ancora affermati sul mercato geografico rilevante, pur possedendo idonee referenze in ordine alla propria solidità economica e finanziaria.
L'attribuzione in ogni circostanza di un'efficacia escludente al mero criterio del fatturato finisce per provocare un indebito allargamento del novero delle cause di esclusione già tassativamente individuate dal legislatore.
Al riguardo basti osservare che l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CEE), stabilisce che "la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi", precisando, nel successivo comma 2, che "le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono richiedere".
Tale disposizione consente dunque alle imprese di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria attraverso una pluralità di strumenti, senza che nessuno di questi possa assumere valore preclusivo rispetto agli altri, tant'è che la medesima norma consente alle imprese concorrenti di provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.
In altri termini, l'articolo indica una serie di criteri alternativi che possono essere utilizzati dall'amministrazione appaltante per dimostrare l'idoneità degli operatori a svolgere il servizio richiesto, ma che, in nessun modo possono essere utilizzati per escludere dalla partecipazione alla gara le imprese, in tutte le ipotesi in cui la capacità economica e finanziaria possa essere diversamente dimostrata.
Va rilevato al riguardo che per determinate forniture, ad esempio quelle relative a prodotti come quelli farmaceutici in cui l'idoneità di un'impresa a fornirli viene certificata da un complesso meccanismo autorizzatorio, il raggiungimento di un certo livello di fatturato non può costituire un criterio vincolante per l'aggiudicazione finale della fornitura o anche dalla semplice partecipazione alla gara (Parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, relativo alle gare pubbliche per la fornitura di prodotti farmaceutici, Bollettino n. 29/97, Serie Attività di segnalazione n. 11).
Questa prassi è suscettibile di escludere dal mercato le piccole imprese o quelle che si affacciano per la prima volta sui mercati interessati dalle varie procedure di aggiudicazione, pur essendo dotate di tutte le capacità tecniche ed economiche necessarie per garantire l'Amministrazione del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali.
In ogni caso la proporzionalità nell'individuazione delle soglie di fatturato per la partecipazione alle gare deve essere valutata anche in relazione al numero degli anni per cui il raggiungimento di un certo livello di fatturato viene richiesto.
Pertanto, soprattutto per le prestazioni di minore complessità, occorre evitare che l'individuazione del livello del fatturato e del numero di anni nei quali esso viene raggiunto si traduca in discriminazioni nei confronti degli operatori di minori dimensioni o degli operatori non presenti sui mercati di riferimento, ma comunque in possesso delle capacità tecniche ed economiche necessarie per partecipare alla gara.
Inoltre, il fatturato non deve essere utilizzato per escludere dalla partecipazione alla gara le imprese, in tutte le ipotesi in cui la capacità economica e finanziaria possa essere diversamente dimostrata.

Criteri di selezione delle imprese e ricorso alla procedura ristretta

La possibilità di ricorrere a sistemi di aggiudicazione che restringono il numero dei partecipanti alle gare dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui la particolare natura delle prestazioni contrattuali (caratteristiche tecniche o scientifiche richieste ovvero particolari requisiti artistici o estetici) renda inopportuna una rigida separazione delle funzioni progettuali ed esecutive.
In queste circostanze la gara dovrebbe svolgersi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo peraltro la possibilità che in sede di gara vengano suggerite varianti al progetto o alla prestazione richiesta, tali da migliorare in termini di efficienza e di qualità il prodotto fornito.

I raggruppamenti temporanei di imprese

Relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte affermato che i raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono a imprese che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.
Se invece i raggruppamenti temporanei d'impresa sono realizzati tra imprese che producono il medesimo bene o servizio essi possono integrare una violazione della normativa a tutela della concorrenza quando le singole imprese partecipanti avrebbero potuto individualmente partecipare alla gara di appalto, in considerazione della loro dimensione e della capacità produttiva disponibile.
In ogni caso i bandi di aggiudicazione non possono prevedere che i requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria debbano essere soddisfatti dalle singole imprese associate nel raggruppamento, anziché dal raggruppamento nel suo complesso.
Tale orientamento giurisprudenziale origina dalla considerazione che l'effettivo partecipante alla gara è l'associazione temporanea di imprese e non le singole imprese (Consiglio di Stato, sentenza del 20 maggio 1992, n. 422, in Foro Amministrativo, 1992, pag. 1106), conformemente alla finalità, che il legislatore ha assegnato ai raggruppamenti temporanei di imprese, di associare imprese tra loro indipendenti al fine di raggiungere una capacità complessiva idonea alla partecipazione alla gara.
Nella prospettiva della tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato auspica che la previsione dei raggruppamenti temporanei d'impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara.

Problematiche legate alla gestione dei servizi pubblici locali attraverso le società miste di cui all'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142

Con riferimento alle società miste di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 14299 (modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127), in diverse occasioni è stato segnalato all'Autorità che le società miste forniscono alle amministrazioni locali servizi ulteriori rispetto a quelli di cui sono affidatarie dirette, senza che le amministrazioni ricorrano alle prescritte procedure a evidenza pubblica.
Alcune segnalazioni hanno inoltre evidenziato per le società miste il mancato esperimento di procedure concorsuali per l'acquisto di lavori, forniture e servizi necessari all'attività di gestione.
Le società miste, in virtù dell'affidamento diretto, operano di fatto in assenza di ogni forma di concorrenza. Per tali motivi, è necessario limitare l'oggetto sociale della società mista in modo da non consentire al soggetto affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le attività "terze", ossia attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori scelti tramite procedure a evidenza pubblica.
Occorre infatti evitare che tramite l'istituzione di società miste, formalmente affidatarie del servizio pubblico, ma di fatto caratterizzate da una vocazione polifunzionale, venga favorita la diffusione di un potenziale strumento di elusione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti.
Inoltre, per quanto riguarda l'attività di acquisto di beni, servizi e lavori da parte delle società miste, esse, quando svolgono prevalentemente attività non commerciali e sono definibili come amministrazioni aggiudicatrici (ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/50/CEE, nonché dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 93/37/CEE), sono considerate amministrazioni aggiudicatrici anche gli "organismi di diritto pubblico", vale a dire i soggetti che a) sono stati istituiti "per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale"; b) sono dotati di personalità giuridica; c) svolgono attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali, da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali designati dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico; sono tenute all'applicazione delle normative comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
Se così non fosse, il ricorso ad ulteriori affidamenti diretti a favore di società da esse controllate impedirebbe "a cascata" il funzionamento di qualsiasi meccanismo di concorrenza nel settore degli appalti pubblici.

Considerazioni di sintesi

Al fine di evitare che, in sede di definizione dei bandi di gara, i comportamenti delle amministrazioni appaltanti contrastino con i principi in materia di concorrenza sanciti dalla legge n. 287/90 occorre:

a) derogare al ricorso alla gara nei soli casi eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla normativa. Anche nei casi in cui la gara sia facoltativa, è auspicabile l'utilizzo di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in quanto consente il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori, garantisce al contribuente che la spesa pubblica risulta effettivamente minimizzata incentivando peraltro il perseguimento dell'efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese;

b) non ricomprendere nell'oggetto della gara più attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che quindi potrebbero da sole costituire oggetto di appalto;

c) non frazionare il progetto in singoli lotti al fine di eludere la disciplina comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che alcuni di essi siano poi sprovvisti di una propria funzione economica o tecnica;

d) evitare le prescrizioni che abbiano l'effetto di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di prodotti o l'obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per l'amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara;

e) non subordinare la partecipazione alle gare al raggiungimento di un livello di fatturato sproporzionato rispetto all'ammontare della prestazione oggetto della gara oppure al raggiungimento di un fatturato calcolato sul solo mercato geografico di riferimento;

f) soprattutto per le prestazioni di minore complessità, evitare di richiedere il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato per un numero di anni sproporzionato rispetto all'oggetto del contratto;

g) che la previsione di raggruppamenti temporanei d'impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara;

h) che nel caso dei raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito della capacità tecnica ed economica venga soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese associate;

i) limitare l'oggetto sociale delle società miste di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale da non consentire al soggetto affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio pubblico affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori scelti tramite procedure ad evidenza pubblica;

l) applicare la normativa sugli appalti pubblici per l'aggiudicazione degli appalti di fornitura, lavori e servizi da parte delle società miste quando esse siano definibili amministrazioni aggiudicatrici.

Il Presidente
Giuseppe Tesauro



SOCIETA' DI INGEGNERIA


CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA PARTE
DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA

Circolare 01-1999

La legge 18 novembre 1998 n.415 apportante modifiche e integrazioni alla legge n.109/94 prevede, all’articolo 6, l’estensione alle società di ingegneria dell’obbligatorietà dell’applicazione del contributo integrativo, previsto dalla legislazione previdenziale delle categorie professionali.

In attuazione di quanto disposto dalla legge sopra richiamata, Inarcassa ha elaborato una circolare illustrativa dei contenuti, dei tempi e delle modalità di applicazione di detto contributo.

1. I riferimenti legislativi

La legge n. 415/1998 (G. U. n del 4 dicembre 1998) all’articolo 6 recita:
si intendono per ... società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di Previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

Le norme legislative concernenti materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti (legge n.6/81 integrata e modificata dalla legge n.290/90) prevedono che

- tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’Iva e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;

- le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto;

- la maggiorazione è stabilita nella misura del 2%.

Le richiamate disposizioni legislative per gli ingegneri ed architetti, compresi anche coloro che partecipano ad associazioni o società di professionisti, sono state recepite dallo Statuto Inarcassa, approvato con decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 28 novembre 1995.

2. Ambito di applicazione

La legge 415/98 sancisce l’obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione del 2% sull’imponibile IVA fatturato per le attività professionali sopra richiamate, avente per oggetto una progettazione o una attività tecnico-amministrativa (compresa la direzione dei lavori) a questa connessa.

La maggiorazione percentuale, che deve essere riconosciuta dal committente e rappresenta per lo stesso un onere aggiuntivo obbligatorio rispetto al valore delle prestazioni fatturate, vieneapplicata indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, del committente. Il relativo ammontare deve essere versato a Inarcassa dalle società di ingegneria indipendentemente dall’effettivo pagamento del committente, per la quota afferente alle prestazioni professionali a firma di ingegneri o architetti.

3. Decorrenza dell’obbligo

L’obbligo di maggiorazione decorre per tutte le fatturazioni successive al 18 dicembre 1998 (trascorsi cioè 15 giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale) indipendentemente dalla data di attribuzione dell’incarico.

4. I rapporti di collaborazione

Il contributo integrativo non è dovuto, in analogia a quanto previsto dallo Statuto Inarcassa per i singoli professionisti, per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri o gli architetti (anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti). Quando l'utente finale della prestazione è invece la società di ingegneria (ad esempio opera realizzata dalla stessa società di ingegneria) il contributo del 2% è dovuto.

5. Comunicazioni ad Inarcassa

La società di ingegneria deve comunicare ad Inarcassa il valore totale dell’imponibile ai fini IVA sul quale è dovuto il contributo integrativo nonché il valore dell’imponibile realizzato in regime di collaborazione con altre società di ingegneria o con ingegneri o architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

6. I tempi di comunicazione e di versamento

La società di ingegneria deve presentare dichiarazione dell’ammontare del volume di affari di cui al precedente punto 5. entro la fine del mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini degli adempimenti IVA.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato, in una unica soluzione, il versamento ad Inarcassa dell’ammontare del contributo dovuto.

7. Le modalità di versamento

I versamenti della società di ingegneria sono eseguiti a mezzo di c/c bancario o di c/c postale.

8. Gli aspetti fiscali

Il contributo integrativo è assoggettato all’IVA e non concorre alla formazione del reddito.

9. Informazioni

Per contribuire ad una corretta applicazione di quanto disposto dalla legge 415/98, Inarcassa ha attivato una specifica attività di gestione dedicata alle società di ingegneria (Inarcassa - Dott.ssa Cristina Ritossa - Servizio Amministrazione e Controllo - Contributo integrativo società di ingegneria - Tel 06/85274.487 Fax. 06/85274.488 - e-mail: amministrazione@inarcassa.it).

10. Norme transitorie

Le comunicazioni ed i versamenti relativi al periodo 18 dicembre 1998 - 31 dicembre 1998 devono avvenire contestualmente alle comunicazioni ed ai versamenti per l’anno 1999.

In sede di prima applicazione l’importo dovuto ad Inarcassa è ridotto in misura pari a quanto eventualmente già versato dalla società di ingegneria come maggiorazione nei rapporti di collaborazione di cui al precedente punto 4.

Roma, 18 maggio 1999

Il Direttore Generale
Paolo Caron



COMPETENZE PROFESSIONALI


Il Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n.1876 del 28/11/97 ha dichiarato illegittimi gli elenchi di professionisti (ingegneri, periti e chimici) che erano stati individuati quali unici tecnici competenti a svolgere l'attività di controllo degli impianti tecnici precisati nella legge 46/90.

La sentenza però precisa che deve essere osservato il dettato della legge che stabilisce il principio del rispetto delle competenze che si desumono dagli ordinamenti professionali nonché dall'assunzione della responsabilità penale del professionista che dichiara una competenza specifica nel campo.

Concludendo, anche se la categoria degli ingegneri non gode più "per legge" della iscrizione in appositi albi di professionisti abilitati, è stato confermato che l'attività è riservata ai liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste possono essere però desunte dagli ordinamenti professionali e riportano quindi la scelta alla nostra categoria.

Questo è anche l'orientamento dell'ISPESL che chiamato a rendere un parere sulle richieste pervenutegli dal Consiglio Nazionale Architetti, con nota del 8/10/99 ha precisato che per gli impianti di cui alla legge 46/90 riconosce l'esclusiva competenza degli ingegneri.



ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Oggetto: Architetti - Ingegneri. Competenze professionali in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL

Sono pervenute all'Istituto alcune istanze da parte del Consiglio Nazionale e dagli Ordini Professionali degli Architetti in indirizzo, in merito al riconoscimento da parte de11'Istituto delle competenze professionali degli architetti in materia di impianti cui alla legge 46/90.
Con tali istanze, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato Sez. VI n. 1876/97, che ha annullato il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 aprile 1992 nella parte in cui individua in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento dell'attività di verifica degli impianti, su incarico delle Autorità di vigilanza, viene espresso l'avviso che "gli architetti rientrano a pieno titolo tra i professionisti competenti alle verifiche in oggetto".
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il Consiglio di Stato con la decisione n. 1876/97, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III ter, del 14 febbraio 1995 n. 360 annullando in parte qua il sopra richiamato D.M. 22 aprile 1992, ha specificato che la questione della competenza debba desumersi dai singoli Ordinamenti professionali.
Invero la Legge 46/90 ha demandato al successivo Regolamento emanato il 6 dicembre 1991, n. 447, esclusivamente il compito di fissare modalità di collaborazione di liberi professionisti con le Autorità di vigilanza senza peraltro modificare le rispettive competenze che vanno, quindi, desunte dai rispettivi Ordinamenti Professionali.
Il Consiglio di Stato, con la decisione sopra richiamata, ha rimosso un'ingiustificata limitazione per le attività di alcuni professionisti senza peraltro entrare nel merito, in subiecta materia, delle competenze degli architetti; di conseguenza per la delimitazione tra le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti si deve far rinvio ai rispettivi Ordinamenti professionali.
In conformità di tale decisione, l'ISPESL accetta i progetti in base alle competenze stabilite dai rispettivi Ordini Professionali e non secondo gli elenchi di cui al D.M. richiamato.
In particolare, ai fini della delimitazione delle competenze professionali in ordine alla realizzazione di impianti elettrici, si ritiene che gli stessi si configurino quali impianti tecnologici, anche se relativi ad edifici per uso civile, riconducibili ad impianti industriali, di pertinenza degli ingegneri.
Peraltro, alla luce della decisione n. 92/1990 del Consiglio di Stato Sezione IV potrebbe ritenersi che, nella fattispecie in cui gli impianti di che trattasi siano strettamente connessi con singoli fabbricati, i relativi progetti rientrerebbero anche nelle competenze degli architetti.
Il Consiglio di Stato decidendo sui ricorsi avverso sentenze del TAR Latina del 13 febbraio 1984 n.39 e 14/3/1984 n. 116, riuniti per connessione, ha concluso per la non competenza degli architetti quando la progettazione e direzione lavori, opere varie ed igieniche non risultano strettamente connesse con singoli fabbricati.
A tale principio della connessione viene assimilata la fattispecie di opere, da considerarsi di rilievo modesto.
Non viene riconosciuta quindi dal Consiglio di Stato un'estensione delle competenze degli architetti, da parte dell'art. 54 che si caratterizza per la dichiarata eccezionalità.
Invero l'art. 51 del R.D. 23/10/1925, n. 2357 individua la competenza esclusiva degli ingegneri mentre l'art. 52 individua le opere di spettanza comune, quali le opere di edilizia civile riservando peraltro alla competenza esclusiva dell'architetto la fattispecie del rilevante carattere artistico e storico-artistico.
Il successivo articolo 54, nell'ampliare le competenze dell'architetto, esclude peraltro alcune opere e lavori, ivi comprese le applicazioni industriali.
In relazione a tali disposizioni si esprime l'avviso, confortato dalle decisioni sopra richiamate,che gli impianti e gli apparecchi soggetti al controllo omologativo dell'Istituto si configurino quali impianti di carattere industriale e similari, che non rientrano nel concetto di opere di edilizia civile, di spettanza comune a ingegneri e architetti.
Tale carattere è stato riconosciuto per le opere idrauliche dal TAR Campania con sentenza n. 2751 del 14 agosto 1998, che ha escluso la competenza degli architetti.
Aggiungasi che gli impianti di terra, non possono comunque annoverarsi tra le opere di rilievo modesto, assimilabili ad opere strettamente connesse con un singolo fabbricato, che possono essere progettati dall'architetto che ha progettato l'opera nel suo complesso.
Invero l'articolo 4 del D.P.R. 447/91, recante il regolamento di attuazione della legge 46/90 prevede l'obbligo del progetto per gli impianti ivi individuati che rivestono caratteri di pericolosità e potenzialità.
La decisione n. 1876/97 richiamata da codesti Ordini professionali a sostegno della competenza degli architetti per gli impianti sottoposti al controllo di questo Istituto, non comporta invece modificazioni alle procedure concernenti gli apparecchi ed impianti rientranti nelle attività istituzionali, atteso che questo Istituto ha sempre emanato disposizioni con riguardo alle competenze professionali individuate negli specifici Ordinamenti e Regolamenti Professionali, anche se in alcune fattispecie è sorto un contenzioso peraltro non definito.
In particolare si fa presente che già a suo tempo l'Ordine degli Architetti era intervenuto presso la disciolta ANCC in ordine all'esclusione della competenza degli architetti alla firma di progetti di impianti termici, di cui al D.M. 1/12/1975; il mancato riconoscimento di tale competenza da parte di questa Amministrazione è stato oggetto di impugnativa, da parte di un interessato, con ricorso tuttora pendente dinanzi il TAR Regione Lombardia.
Aggiungasi che questo Istituto aveva sottoposto all'Avvocatura dello Stato la questione anche per quanto concerne gli adempimenti di cui al D.M. 587/87 in rispetto alla legge 5/11/71, n. 1086 e delle relative norme tecniche emanate con D.M. 14/2/1992.
La posizione dell'istituto era stata portata a conoscenza dell'Ordine degli Architetti di Milano con nota np. 11337 del 11/11/1991, con cui si motivava l'esclusione del riconoscimento degli architetti quali "tecnici abilitati" alla firma di progetti di impianti termici per la considerazione che tali impianti non rientrano fra le opere di edilizia civile, ma consistono in impianti industriali.
Parimenti, con la citata nota, era stata portata a conoscenza del predetto Ordine, la circolare n.35/88 np. 5940 del 6/6/1988, che escludeva la competenza degli architetti alla firma della documentazione tecnica da presentare a corredo della domanda di autorizzazione preventiva all'installazione di ascensori.
Invero il D.M. 587/87 espressamente prevede che la documentazione tecnica da presentare per l'esame preventivo dell'ISPESL sia corredata di una "dichiarazione di un ingegnere iscritto all'albo incaricato dal proprietario dello stabile, nel quale si attesti, con riferimento specifico all'ascensore da installare, l'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare le sollecitazioni trasmesse dall'impianto" (art. 7 del D.M. 9/12/198, n. 587 in relazione al disposto di cui al paragrafo C4 - certificati - dell'appendice C dell'Allegato 1 punto 16 - di detto Decreto Ministeriale).
L'ISPESL, dunque, si attiene alla letterale previsione normativa espressa nel richiamato punto C4, laddove è prevista esclusivamente la dichiarazione di un ingegnere iscritto all'albo e soltanto una modifica alla norma in argomento o un'estensione della stessa da parte dei Ministeri interessati nel senso voluto dall'Ordine degli Architetti consentirebbe all'istituto di accettare dichiarazioni a firma di architetti in tale materia.
Si precisa infine che l'Ordine degli Architetti di Catania con ricorso proposto dinanzi il TAR Sicilia, notificato il 2 luglio 1999, ha richiesto l'annullamento previa sospensiva, del Decreto Ministeriale 587 del 9/12/1987, nella parte in cui tra i certificati da presentare per l'autorizzazione preventiva all'installazione di un ascensore richiede la "dichiarazione di un ingegnere iscritto all'Albo" escludendo gli architetti dalla competenza a predisporre tale dichiarazione; della nota dell'ISPESL di Catania prot. 5471 del 14/4/1 999; della nota tecnica K98 dell'ISPESL del 21/9/1994 prot. 11466; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
La richiesta di sospensione non è stata peraltro accolta.
Alla luce di quanto sopra si esprime l'avviso che questa Amministrazione correttamente operi nel rispetto della normativa vigente ed in conformità della richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 1876/97; la stessa sentenza n. 8348/93 della Corte di Cassazione prevede che "… sussistono attribuzioni riservate all'uno od all'altra professione quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge …".

Il Direttore dell'Istituto
(Dott. Antonio Moccaldi)



COMPETENZE IN MATERIA GEOTECNICA


FEDERAZIONE INTERREGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Torino, 29 giugno 1999
Prot. 323/99

Oggetto: COMPETENZE IN MATERIA GEOTECNICA

A seguito della ns. lettera prot. 105/99 del 3 marzo 1999 e delle successive comunicazioni dell'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (prot. 143/99 del 09/04/99) in merito alle competenze professionali in materia geotecnica, questa Federazione non può esimersi dal formulare le seguenti considerazioni:

- il tono intimidatorio della comunicazione divulgata dall'Ordine dei Geologi è inaccettabile e non meriterebbe alcuna replica. Ciò nonostante si ritiene importante formulare le dovute osservazioni al contenuto.

- si fa notare che viene fatto riferimento a normative risalenti agli anni 60, 70 e al 1982, ampiamente riesaminate e superate da Successivi pareri, circolari e decisioni sia del Consiglio di Stato sia del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, (si ricorda, per esempio, che ancora nel 1993 veniva, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attribuita agli ingegneri competenza anche in materia di relazione geologica, atteggiamento questo poi modificatosi).

- la stessa lettera fa poi riferimento all'unica decisione di sezione del Consiglio di Stato favorevole ai geologi (701/95) in contrasto col parere 154 del 02/06/94 dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, "dimenticando" che la decisione 701/95 è stata smentita e superata dalla decisione 705/98 (Consiglio di Stato sezione 4 - Sede Giurisdizionale) allegata alla nostra precedente comunicazione.

Si ritiene pertanto di precisare, in linea con quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, che resta assolutamente impregiudicata sotto l'aspetto giuridico-formale e di responsabilità, l'esclusiva competenza dell'ingegnere a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica.

Si ribadisce pertanto agli Enti in indirizzo l'invito a non voler ricevere e/o approvare progetti mancanti di relazione geotecnica, ove prescritto, ovvero corredati da relazione geotecnica o "geologico-tecnica" redatta e/o sottoscritta da persona con qualifica diversa da quella di ingegnere.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Geotecnica: Dr. Ing. Giuseppe BETHAZ

Il Presidente: Dr. Ing. Adriano GERBOTTO



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